La Cassazione è tornata sul tema dei prodotti marchiati CE, ribadendo che la funzione della marcatura CE è “la tutela degli interessi pubblici della salute e sicurezza degli utilizzatori dei prodotti mediante la attestazione della rispondenza alle disposizioni comunitarie che ne prevedono l’utilizzo; la stessa, pur non fungendo da marchio di qualità o di origine, costituisce comunque un marchio amministrativo, che evidenzia la possibilità di libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario” (Cass. pen., sez. II, 25 novembre 2020, n. 33091).
La marcatura CE attesta la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e costituisce, pertanto, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista.
Nel caso di merce destinata alla vendita, che reca marchio CE, apposto da ente non autorizzato, ricorre un’ipotesi di contraffazione riconducibile alla c.d. “Frode nell’esercizio del commercio” (i.e., nell’attività commerciale, industriale o comunque produttiva) di cui all’art. 515 c.p.
La mancanza della documentazione che attesta la regolarità dell’apposizione di tale marchio, costituisce comportamento significativo circa l’irregolarità dell’apposizione stessa ai fini della configurabilità del reato di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 c.p.
Alcune categorie di prodotti o dispositivi ai quali sono richieste particolari prestazioni di sicurezza, in base alla norma europea di riferimento, possono essere soggette all’obbligo del deposito del fascicolo tecnico o all’obbligo di valutazione, collaudo e certificazione da parte di un Organismo notificato, per poter essere marcate CE e immesse sul mercato europeo.
I c.d. Notified Bodies (Organismi notificati): L’Organismo notificato (in inglese Notified Body) è un organismo di certificazione o ente di certificazione o laboratorio di prova, autorizzato da autorità governative nazionali e notificato alla Commissione Europea, in attuazione delle funzioni di valutazione della conformità di prodotti e servizi, fissate da normative europee, per conto degli operatori economici, con criteri di competenza tecnica, affidabilità, capacità organizzativa, trasparenza e indipendenza, che rilascia il certificato che attesta la conformità alle Direttive Comunitarie del prodotto o del processo produttivo.
L’Azienda che pone in vendita o mette in circolazione per la vendita prodotti marcati CE, senza la regolare e obbligatoria documentazione che attesta la regolarità dell’apposizione di tale marchio o in difetto di deposito o in assenza di certificazione da parte di un ente abilitato, laddove richiesti, può legittimamente subire il sequestro cautelare della merce, in un’ottica di tutela del mercato e dei consumatori.
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