avv. Eugenio Plazzotta - ing. Mauro Gandolfo

12/12/2020

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Profili di responsabilità e ruolo del fornitore e del rivenditore per infortunio causato da macchina non conforme

La Cassazione si sofferma sugli obblighi di sicurezza del fornitore di macchine non conformi

Il produttore o fornitore di macchine, attrezzature, componenti, dispositivi e impianti, può essere ritenuto responsabile delle lesioni e/o degli infortuni causati da questi ai lavoratori che li utilizzano.

La fabbricazione e la vendita di macchine non rispondenti alla disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono vietate. (art. 23 del D. Lgs. 81/08, Obblighi dei fabbricanti e fornitori”).

La Cassazione si è pronunciata (Cass., sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 28296) sull’onere che spetta al rivenditore di una macchina di verificare la congruità del prodotto fornito (importato e/o commercializzato) e dei suoi accessori rispetto alla normativa in materia di sicurezza e può rispondere di un infortunio se nel manuale d’uso non è stato indicato l’utilizzo di un accessorio di sicurezza; l’espressa indicazione di tale obbligo all’interno del manuale consegue alla complessità del macchinario utilizzato e alla pericolosità del tipo di lavorazione adottato”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’accusa mossa al venditore era stata quella di non avere controllato che nel manuale d’uso della macchina venduta non fosse stato indicato in alcun punto, in modo esplicito, l’obbligo di utilizzare una catena di sicurezza il cui uso avrebbe certamente impedito l’evento.

In concreto, la rimproverabilità dell’evento può essere desunta da una serie di elementi di fatto che fanno desumere la conoscibilità in capo al fornitore della non conformità del macchinario, con specifico riferimento al (carente) contenuto del manuale d’uso, e quindi la possibilità per il medesimo di prevedere la specifica situazione di rischio che poi si concretizza, da qui la colpa.

In sintesi, si tratta della veste di rivenditore ufficiale del macchinario in questione, con relativa ricezione dei manuali d’uso e dei relativi aggiornamenti; del diretto svolgimento dell’attività di collaudo del macchinario; dell’obbligo, normativamente previsto, di inserimento nel manuale d’uso delle istruzioni in materia di sicurezza. Tutti elementi che, in tema di prevedibilità dell’evento dannoso, fanno scaturire la necessità per il rivenditore/importatore del macchinario di uniformarsi alla regola cautelare.